ABF - Arbitro Bancario Finanziario
Di Stuart • Feb 6th, 2010 • Categoria: Credito
Organo di recente costituzione, L’ABF (istituito nel Testo Unico Bancario articolo 128-bis) raccoglie i contenziosi tra cittadini e operatori del settore finanziario (Banche, in primis) che possono essere risolti in via stragiudiziali, ossia senza ricorrere ad una vera e propria causa in Tribunale.
L’organo è così composto: organo decidente e da una Segreteria tecnica.
L’Organo decidente è articolato sul territorio nazionale in tre Collegi: uno a Milano, uno a Roma e uno a Napoli. In ciascun Collegio l’Organo decidente è composto da cinque membri:
- il Presidente e due membri sono scelti dalla Banca d’Italia
- un membro è designato dalle associazioni degli intermediari
- un membro è designato dalle associazioni che rappresentano i clienti (imprese e consumatori).
I ricorsi e le richieste dei cittadini vanno presentati però alla cosiddetta Segreteria Tecnica (il cui ruolo è occupato dalla Banca D’Italia), che ha il compito di (secondo il sito ufficiale, vedi sotto):
- ricevere il ricorso
- attestare se il ricorso è incompleto o irregolare oppure se è stato presentato oltre i termini previsti (ricorso irricevibile) e darne comunicazione alle parti
- ricevere la documentazione fornita dall’intermediario per spiegare la propria posizione (controdeduzioni) insieme ai documenti relativi al reclamo presentato all’intermediario
- verificare che la documentazione sia completa e regolare e che l’intermediario abbia rispettato i tempi per l’invio
- chiedere alle parti eventuali integrazioni della documentazione già presentata, se ciò è necessario per la decisione.
Come presentare ricorso contro una Banca o altro istituto finanziario presso l’Arbitro Bancario Finanziario?
Il procedimento è estremamente semplice e tramite il sito dell’ABF è presente una procedura guidata per evitare errori o omissioni nella propria richiesta: http://www.arbitrobancariofinanziario.it/ilRicorso/quandoFareRicorso/checklist1.html
L’ABF si presenta come un sistema nuovo e alternativo rispetto al classico artibitrato e alla conciliazione. Gli intermediari sono tenuti all’adesione, tuttavia le decisioni (o meglio, i pareri) dell’Organo non sono vincolanti. Alle parti resta comunque sempre facoltà di agire per via giudiziale.
Requisiti per chiedere l’intervento di ABF
Sono nella facoltà di presentare richieste all’ABF tutti coloro che intrattengano rapporti contrattuali con banche, agenzie intermediazione finanziaria, istituto di credito. Tuttavia le operazioni oggetto del ricorso non devono essere antecedenti a gennaio 2007.
Risorse:
Testo unico bancario: http://www.arbitrobancariofinanziario.it/documenti/leggi/TUB.pdf [PDF ITA]
ABF - Sito ufficiale: http://www.arbitrobancariofinanziario.it [link apre in nuova finestra]













