SOLUZIONE PER I DEBITI DI IMPRESE E CONSUMATORI
La commissione Giustizia del Senato ha approvato il testo del progetto di legge 307 recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché composizione delle crisi da sovra indebitamento” per l’introduzione nel nostro ordinamento del procedimento per la composizione delle crisi da sovra indebitamento.
La procedura riguarderà le piccole imprese ed i consumatori che per limiti dimensionali non potevano accedere alle procedure concorsuali ed alle proposte di concordato e di intese con i creditori (cd “accordi di ristrutturazione del debito”).
Il debitore in difficoltà potrà presentare al Tribunale competente (quello del luogo ove il debitore ha la propria residenza o la sede principale) una proposta di accordo con i creditori (la proposta deve essere corredata da una serie di documenti fra cui anche l’attestazione da parte di un professionista sulla fattibilità del piano).
La proposta deve assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei al piano e l’integrale pagamento dei creditori privilegiati (per esempio i dipendenti).
Il Tribunale fissa con decreto l’udienza disponendo la comunicazione ai creditori della proposta. All’udienza il giudice dispone che per non oltre centoventi giorni, non possono, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.
Oltre al Tribunale protagonista della procedura è l’organismo di composizione della crisi (in attesa della composizione di tali organismi le loro funzioni potranno essere svolte da un professionista in possesso dei requisiti previsti per la nomina del curatore fallimentare – dottore commercialista ovvero da un notaio, nominato dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato). L’organismo di composizione della crisi è chiamato a ricevere le comunicazione di adesione all’accordo da parte dei creditori non privilegiati.
Affinchè l’accordo sia omologato esso deve essere condiviso dal 70% dei creditori non privilegiati.
L’organismo di composizione della crisi trasmette ai creditori una relazione sui consensi espressi allegando il testo dell’accordo. Trascorsi 10 giorni che possono essere utilizzati dai creditori per eventuali opposizioni l’organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione allegando le contestazioni ricevute nonché l’attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.
Dalla data di omologazione dell’accordo e per un periodo non superiore a un anno non possono sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.
Durante l’esecuzione dell’accordo l’organismo di composizione della crisi vigila sulla corretta esecuzione dell’accordo stesso.
In sostanza il ricorso all’istituto oltre a permettere un accordo per il pagamento parziale e/o dilazionato dei creditori non privilegiati blocca dalla data di presentazione della domanda eventuali azioni esecutive individuali sul patrimonio del debitore.
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