Basilea 2 e i finanziamenti alle imprese
Di Antonella • Apr 16th, 2009 • Categoria: Economia
Il rapporto Banca - Impresa ha assunto negli ultimi anni un’importanza sempre maggiore ed è questione sempre attuale la ricerca di un equilibrio in tale rapporto; equilibrio abbastanza difficile, in considerazione anche del fatto che il quadro economico è assai mutevole nel tempo. Un tentativo per trovare un equilibrio è stato assunto dal “Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria”, che ha progettato nel 1998 un primo lavoro concernente alcune regole bancarie, che sono state classificate con il nome di “Basilea 1″, e successivamente, a partire dal 1999, ha lavorato ad un secondo progetto con nuove regole bancarie, denominato “Basilea 2″, la cui ultima versione risale alla fine del 2006.
Descrivendo brevemente Basilea 1, potremmo dire che esso prevede regole standard e assai semplificate per misurare il rischio e l’accesso ai finanziamenti da parte delle imprese, in base alle quali il capitale posseduto da una banca deve essere “adeguato” al rischio che essa si assume nelle sue attività creditizie e di mercato.
L’accordo di Basilea 2 strutturato in tre parti, dette “pilastri” cerca di superare i limiti derivanti dall’ eccessiva semplicità di Basilea 1,
- introducendo un set di regole a complessità crescente (primo pilastro),
- inserito in un ambito di rinnovato ed attivo intervento della vigilanza (secondo pilastro),
- al fine di garantire la formazione di una consistente disciplina di mercato (terzo pilastro).
L’entrata in vigore delle regole di Basilea 2 , come tutti i cambiamenti, è accompagnato da paure, tensioni applicative, ma anche da rischi di una cattiva interpretazione e di una limitata applicazione. Analizzando la situazione dell’Italia, sappiamo che nella nostra realtà economica ci sono soprattutto piccole e medie imprese, ed, infatti, il timore principale riguarda l’impatto che l’avvento di Basilea 2 potrebbe avere soprattutto su queste ultime, e ci si chiede quali saranno le conseguenze che avrà sul nostro sistema produttivo.
In sostanza si ritiene che le nuove regole di Basilea 2 possano penalizzare soprattutto le piccole e medie imprese, in quanto esse potrebbero avere enormi difficoltà a reperire finanziamenti. Per tali ragioni si sta pensando a dei possibili rimedi per non ostacolare l’accesso al credito da parte delle piccole realtà aziendali; uno di essi è costituito dai “Consorzi di Garanzia collettivi dei Fidi” (Confidi). Un confidi, in buona sostanza, è una società di mutuo soccorso di aziende presenti in un determinato territorio, che si consorziano con lo scopo di accedere ai mercati finanziari a condizioni migliori di quelle che potrebbero ottenere da sole. Un confidi ha la forma di una società cooperativa per azioni o di società consortile, e le aziende vi aderiscono versando una quota associativa “una tantum” che le rende titolari di un’azione della cooperativa, con il diritto a partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie con il diritto di voto.
Per comprendere appieno la valenza di un Consorzio Fidi nello scenario disegnato da Basilea 2 occorre ricordare che con l’arrivo della nuova disciplina prudenziale internazionale è previsto che le banche assegnino o internamente, o attraverso l’uso di rating esterno, una valutazione al merito creditizio delle imprese.
Le piccole e medie imprese temono di ottenere giudizi non positivi, con il risultato di pregiudicare le loro condizioni di accesso al credito; l’unica loro via d’uscita è avere dei garanti e delle garanzie idonee riconosciute dalle banche e quindi da Basilea 2. Il Comitato ha specificatamente riconosciuto, nel nuovo schema regolamentare, il ruolo svolto dalle garanzie come strumento di mitigazione del rischio ed ha previsto delle riduzioni da applicare ai requisiti patrimoniali a fronte della prestazione di apposite garanzie personali o reali. La disciplina proposta presenta una struttura flessibile stabilendo però in maniera puntuale la gamma delle garanzie ammissibili e le condizioni oggettive e soggettive imprescindibili ai fini del loro riconoscimento quale elemento di mitigazione del rischio; a seconda della tipologia di garanzia il Comitato riconosce la possibilità di riduzione di uno dei parametri di rischiosità. In particolare l’accordo prevede che le garanzie reali hanno l’effetto di ridurre la stima della “loss given default “, in considerazione del fatto che, qualora si manifesti la perdita, la garanzia può essere escussa al fine di ridurre la perdita stessa.
Con rifermento alle garanzie personali si stabiliscono criteri di trattamento dei crediti garantiti differenziati in base alla tipologia del soggetto garantito. Nel caso in cui quest’ultimo sia un cliente corporate si applica il cosiddetto principio della ” probabilità of default substitution”, ovvero alla banca viene riconosciuta la possibilità di sostituire la probability of default del soggetto garantito con quella del garante. Nel caso in cui il soggetto garantito sia un cliente reteil e la banca adotti il metodo avanzato dell’approccio dei reting interni, a quest’ultima viene riconosciuta la possibilità di scegliere se migliorare la PD del debitore oppure ridurre la LGD.
I Confidi, però per risultare idonei, e perché la loro garanzia sia ammissibile, devono essere Intermediari Finanziari, cioè dei soggetti vigilati ex art. 107 TUB; nell’Elenco Speciale ex Art. 107 sono iscritti quei soggetti che eserciscono un’attività finanziari nei confronti del pubblico alla pari di quella definita ex Art. 106, cui si aggiunge la prestazione di servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito. La Banca d’Italia detta agli intermediari iscritti nell’elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l’adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.
La presenza di un Confidi Intermediario Finanziario consentirà alle imprese sue associate, che fanno ricorso alle garanzie di questo Confidi, di poter beneficiare di condizioni migliori di accesso al credito, perché la Banca riconoscerà la sua Garanzia in maniera diversa da quella di un Confidi che non si sarà trasformato in un intermediario finanziario vigilato dalla Banca d’Italia e sarà rimasto un semplice Confidi ex art. 106; che continuerà a valere da un punto di vista gestionale ma non potrà valere come strumento di mitigazione del rischio. Le società finanziarie iscritte nell’Elenco Generale ex Art. 106, eserciscono nei confronti del pubblico le attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi; questi possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.
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Antonella: Laureata in Economia e Commercio, specializzata in Marketing e Comunicazione, dispone di una conoscenza approfondita del mercato e del settore investimenti, che affronta con entusiasmo e con quel pizzico di “intuito femminile” che la rende un’impagabile fonte di informazioni per i lettori di ABC Finanze.
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Ho letto l’articolo ed è interessante. Ho letto su altri articoli che il Parlamento europeo ha approvato una Direttiva su Basile2. Eventualmente se hai materiali sarei grato riceverili.
Cordiali saluti.
Dr. Felice Di Maro
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