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Mutui illegali: i sottoscrittori ottengono l’annullamento parziale

Di Toni • Nov 10th, 2008 • Categoria: Economia

La sentenza del Tribunale di Bari del 29 ottobre 2008 rappresenta un vero e proprio “fulmine a ciel sereno” per tutti gli istituti di credito. Il capo d’imputazione della sentenza riguarda una causa aperta nel 2001 per presunti “mutui illegali” erogati dall’allora Banco di Napoli oggi gruppo Intesa Sanpaolo.

Nello specifico i muti in esame sono basati sul cosiddetto ammortamento “alla francese” ossia  rate costanti formate dalla  somma della quota capitale (che cresce progressivamente) più la quota d’interessi calcolati con la formula dell’interesse composto (cioé del calcolo di interessi sugli interessi).

La sentenza arriva grazie alla dimostrazione tecnica che la rata era calcolata con la formula dell’interesse composto che non era espressamente indicata dal contratto eche faceva aumentare il costo effettivo del contratto in quanto il tasso effettivo era superiore a quello nominale ossia più erano le rate, più costava il mutuo. I clienti non potevano accorgersi dell’incongruenza al momento della sottoscrizione in quanto il tasso nominale annuo era davvero quello indicato nel contratto, mentre quello effettivo poteva essere desunto solo dall’esame del piano di ammortamento. Dunque venivano pagati interessi più alti.

Il Tribunale afferma che il calcolo dell’interesse nel piano di ammortamento deve essere eseguito come previsto dagli articoli 820 e 821 del Codice Civile calcolando cioè l’interesse giorno per giorno (interesse semplice) quindi non seguendo le regole dell’interesse composto (con alcune eccezioni e limiti stabiliti dall’articolo 1.284 Codice Civile), in più gli istituti di credito che utilizzano l’ammortamento “alla francese” violano anche l’articolo 1.283 che stabilisce che in caso di mancata determinazione o incertezza del tasso nominale contrattuale e del tasso effettivo del piano di ammortamento bisogna applicare il tasso legale semplice.

I titolari di detti mutui hanno ottenuto l’annullamento parziale dei contratti per “violazione della buona fede” e per “difformità tra tasso di ammortamento contrattuale e quello effettivo” ripristinando il mutuo al tasso legale.



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Toni: Studente Universitario presso la facoltà di economia e commercio, da sempre appassionato di economia,finanza e marketing.
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