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ADOC: risarcimento danni per diffusione online dichiarazioni dei redditi

Di Stuart D • May 3rd, 2008 • Categoria: Notizie

E’ di poche ore fa la pubblicazione, sul sito ufficiale di ADOC (Associazione Difesa e orientamento consumatori) del modulo da stampare e inviare a info@adoc.org per partecipare all’iniziativa legale che verrà intrapresa nei confronti dell’Agenzia Delle Entrate a seguito della diffusione incontrollata delle dichiarazioni dei redditi 2005 di tutti gli italiani.

Nel precedente articolo avevamo fatto presente l’ormai planetaria diffusione delle dichiarazioni dei redditi attraverso piattaforme di file sharing come Emule. Questo tipo di distribuzione è senza alcun dubbio -secondo ADOC, ma è opinione anche di altre associazioni di consumatori- lesiva degli interessati e contravviene al seppur condivisibile -e previsto dalla Legge- principio della libera consultabilità delle dichiarazioni.

Carlo Pileri, presidente ADOC:

Anche se l’agenzia delle entrate precisa di aver agito in forza di una disposizione normativa si tratta di un provvedimento approvato nel 1973, quando ancora il legislatore neppure poteva prevedere che 35 anni dopo sarebbe esistito un sistema di comunicazione come Internet. Resta evidente che la ratio della stessa e’ completamente diversa dal comportamento poi tenuto dalla Agenzia, responsabile, in qualita’ di titolare del trattamento, di aver illegittimamente diffuso dati personali.

Quadro normativo di riferimento:

Art 69 DPR 660/1973

Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti.

1. Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile è stato accertato dagli uffici delle imposte dirette e di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni nell’ambito dell’attività di programmazione svolta dagli uffici nell’anno precedente. 2. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e devono essere indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai contribuenti. 3. Negli elenchi sono compresi tutti i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, nonché i contribuenti nei cui confronti sia stato accertato un maggior reddito imponibile superiore a 10 milioni di lire e al 20 per cento del reddito dichiarato, o in ogni caso un maggior reddito imponibile superiore a 50 milioni di lire. 4. Il centro informativo delle imposte dirette, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, forma, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire agli uffici delle imposte territorialmente competenti: a) elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi; b) elenco nominativo dei soggetti che esercitano imprese commerciali, arti e professioni. 5. Con apposito decreto del Ministro delle finanze sono annualmente stabiliti i termini e le modalità per la formazione degli elenchi di cui al comma 4. 6. Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648 (34). 7. Ai comuni che dispongono di apparecchiature informatiche, i dati potranno essere trasmessi su supporto magnetico ovvero mediante sistemi telematici.

L’eternità a cui sono state consegnate le dichiarazioni dei redditi del 2005, rende (di fatto) inapplicabile il punto 4.6 del Decreto, secondo il quale il deposito degli elenchi deve avere durata di 1 anno.

Articolo 2050 Codice Civile

Se il trattamento di dati sensibili personali è da considerarsi “attività pericolosa” (secondo ADOC di norma lo è) conseguentemente trova applicazione l’art 2050 c.c. che recita, testualmente:

Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, e tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

L’idea che i dati presenti nelle dichiarazioni dei redditi (nome, cognome, codice fiscale, importi dichiarati ecc…) viaggino indisturbati per la Rete come se fossero un riuscitissimo esperimento di viral marketing è invero un po’ inquietante.

L’Autorità Garante ha sollecitato l’Agenzia delle Entrate a fornire, entro lunedì 5 Maggio, ulteriori elementi e informazioni circa l’accaduto, confermando a quanto pare i timori di potenziale lesione della privacy dei contribuenti e reale ingovernabilità della distribuzione dei dati:

Cio’ che sta avvenendo conferma quanto paventato dal Garante privacy e l’opportunita’ del suo intervento volto a far sospendere la pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle entrate dei dati delle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti italiani. La diffusione in Internet, anche per poche ore, rende infatti ingovernabile la circolazione e l’uso di questi dati cosi’ come la loro stessa protezione.

In attesa di sviluppi definitivi della vicenda (passata, per il momento, un po’ inosservata a causa del ponte del 1 Maggio) non resta che suggerirvi la lettura del comunicato ADOC e, se lo ritenete opportuno, aderire alla richiesta danni tramite l’apposito modulo.

Risorse:

Comunicato ADOC e Modulo per risarcimento danni



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Stuart D: Opera nel settore del web marketing, da anni è consulente per campagne di promozione di siti web, portali e blog, seguendone pianificazione strategica ed economica.
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