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ADEMPIMENTI BLACK LIST: NECESSARIO UN RINVIO

Di Roberto Tomasi • Jul 20th, 2010 • Categoria: Fisco e Leggi, Primo piano

A quasi 20 giorni dall’entrata in vigore dell’obbligo di comunicazione telematica all’agenzia delle Entrate delle operazioni con i c.d. “Paradisi fiscali” non si dispone ancora di un quadro completo ed esaustivo dell’adempimento.

I contribuenti (soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto) dovranno comunicare, infatti, le operazioni effettuate nel mese di Luglio con soggetti aventi sede, residenza o domicilio nei c.d. “Paradisi fiscali”.

Il Decreto del 30 marzo 2010 (Gazzetta Ufficiale del 16 Aprile 2010 Serie Generale) riprendendo il tenore letterale della decreto legge 40 del 2010 dispone l’obbligo di comunicare:

a)      cessioni di beni;

b)      prestazioni di servizi rese;

c)       acquisti di beni;

d)      prestazioni di servizi ricevute

Il modello di comunicazione deve essere inviato entro il 31 Agosto 2010 in relazione alle operazioni effettuate nel mese di Luglio qualora esse siano state realizzate per un importi superiori a 50 mila Euro.

Nonostante il modello di comunicazione sia stato approvato e nonostante per alcuni aspetti si possa fare riferimento a quanto chiarito in materia di Intrastat (per lo più in relazione alla periodicità di presentazione) ad oggi appaiono molti i dubbi.

Innanzitutto potrebbe essere non sempre semplice individuare la controparte rilevante.

La norma è piuttosto ampia nella misura in cui dispone la rilevanza non solamente della sede ma anche della residenza ed addirittura del domicilio. Il contribuente potrebbe essere costretto ad indagini non agevoli specie nella misura in cui la controparte residente in un paese black list (e quindi rilevante ai sensi della norma) abbia un numero identificativo Iva di un paese non black list.

L’identificazione non può, quindi, sempre avvenire ictu oculi.

La stessa identificazione dei Paesi black list non è agevole. Il decreto del 30 marzo 2010 non è d’aiuto (non chiarendo in alcun modo le disposizioni del decreto legge 40 del 2010). Si richiamano infatti sia gli Stati o i territori individuati dal decreto del Ministero delle finanze 4 maggio 1999 sia quelli individuati dal decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001.

In linea generale il decreto del Ministero delle finanze del 4 maggio 1999  riguarda solamente le persone fisiche (dubbio: avrà rilevanza anche per le persone giuridiche?) mentre il decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 trova applicazione per le disposizioni di cui agli articoli 167 e 168 del DPR 917/86.

Inutile tacere che anche la scadenza del 31 Agosto non rappresenta certamente una scelta felice.

Si possono avere due alternative: i) proroga del termine (per esempio 31 Ottobre); ii) abolizione della norma (a parere di chi scrive di dubbia efficacia).

 

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Roberto Tomasi: Ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio, indirizzo Legislazione per l’impresa presso l’Università degli Studi di Pavia ottenendo la votazione di 110/110 e Lode. Ha svolto la pratica professionale presso primari studi di dottori commercialisti in Pavia ed in Torino conseguendo l’abilitazione sia per la professione di Dottore Commercialista che di Revisore Contabile. Ha collaborato per il KSTUDIOASSOCIATO, studio di consulenza legale e tributaria collegato alla nota società di revisione contabile KPMG Spa per più di sei anni arrivando a ricoprire il ruolo di Tax Manager (socio ordinario). Ha maturato una pluriennale esperienza in operazioni di merger and acquisition, tax due diligence ed operazioni straordinarie in genere (fusioni inverse, scissioni societarie). E' stato membro dell’audit team (in qualità di specialista fiscale) di alcune società quotate, consulente fiscale di alcuni gruppi internazionali nonché sindaco in diverse società di capitali. Complessivamente ha maturato una decina d'anni di esperienza professionale in diritto tributario, diritto commerciale e contabilità. Sito internet: www.studio-tomasi.it
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