Assegni e libretti al portatore: il nuovo quadro normativo
Di Junio Murgia • May 1st, 2008 • Categoria: Fisco e Leggi, Primo piano
Come già ampiamente annunciato, le vecchie regole su assegni e pagamenti in contanti sono finite in antiquariato. Dal 30 aprile, infatti, sono entrate in vigore le norme sull’antiriciclaggio contenute nel Dlgs 231/2007, le quali recepiscono finalmente nel nostro ordinamento giuridico due importanti direttive comunitarie, con il plauso del governatore di Bankitalia Mario Draghi. Un cambiamento viscerale per milioni di cittadini, con una legge la cui ratio consiste nel ridurre al minimo l’uso del contante al fine di favorire una maggiore rintracciabilità dei pagamenti e trasferimenti di denaro. Lo scopo immanente è quello di combattere l’evasione fiscale e uno dei bastioni economici della malavita, il riciclaggio di denaro sporco. L’impianto di fondo è oltretutto abbastanza snello, non prefigura pastoie burocratiche inutili ma regole facilmente applicabili, con un po’ di abitudine.
Il modo per contrastare i fenomeni criminosi che consentono l’accumulo e la gestione illecita di fondi milionari, consiste nel tracciare in maniera indelebile i pagamenti. Ecco perché tutti gli assegni pari o superiori a 5mila euro diventano non trasferibili e devono indicare il nome e la ragione sociale del beneficiario. Gli assegni in nostro possesso possono essere utilizzati fino al loro esaurimento, ma se superano la soglia prefissata diventa obbligatorio inserire la clausola “non trasferibile” accanto al nome e alla ragione sociale del beneficiario. Gli assegni emessi con la dicitura “a me medesimo” vengono considerati come non trasferibili, ergo possono solo essere incassati in banca o alla posta, ma non girati ad altri. I carnet emessi dopo il 30 aprile includeranno già la voce “non trasferibile”.
Non che gli assegni non trasferibili siano stati eliminati: si potranno utilizzare assegni non trasferibili per un totale inferiore a 5mila euro, previo ogni volta una domanda scritta alla propria banca. L’emissione di ciascun assegno in forma libera dovrà inoltre essere accompagnata da un bollo di 1,50 euro. Le stesse regole valgono per i vaglia postali e cambiari. L’uso improprio degli assegni comporta sanzioni pecuniarie che possono arrivare al 40% dell’importo . La mancanza del codice fiscale del girante implica la nullità delle girate lasciando dunque a mani vuote chi dovrebbe incassare l’assegno.
La normativa pone dei paletti anche all’utilizzo dei libretti al portatore. Dal 30 aprile non sarà più possibile aprirne uno di importo pari o superiore a 5mila euro. Chi possiede vecchi libretti con somme superiori alla soglia indicata, ha tempo fino al 30 giugno 2009 per prosciugare la somma eccedente o trasformarli in libretti nominativi. In caso di cessione del libretto, inoltre, d’ora in avanti diventa necessario comunicare entro 30 giorni alla banca i dati identificativi del beneficiario. Chi viola il nuovo codice, va incontro al rischio di una sanzione che può variare tra il 20 e il 40% del saldo.
Novità anche per i trasferimenti di contanti, che non potranno superare quota 5mila euro (contro i 12.500 euro attuali), misura chiaramente volta a mitigare la piaga delle parcelle dei professionisti, sovente “volatili” per l’erario. Condizioni più vessatorie sono previste per i pagamenti attraverso “Money transfer”: in questi uffici sarà possibile trasferire in contanti al massimo 2mila euro. Se si vorranno inviare importi pari o superiori a 2mila euro e inferiori a 5mila, gli importi andranno consegnati presso il send transfer, il quale dovrà acquisire il documento d’identita di chi spedisce il denaro, dovrà fare i controlli antiriclaggio previsti dalla legge e appurare che l’operazione sia congrua e giustificabile rispetto al profilo economico dell’ordinante.
Una conferma che il fulcro della nuova legge è limitare la circolazione anonima di denaro, non perlomeno di quello la cui origine e la sua destinazione sono rintracciabili e riconoscibili.
Risorse:
Testo integrale del Decreto Legislativo 21 Novembre 2007, n. 231 - Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose e di finanziamento del terrorismo nonche’ della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione - Gazzetta Ufficiale 290, 14 Dicembre 2007, Suppl. Ordinario 268/L
Junio Murgia: formazione umanistica, si occupa da anni per passione di trading online, unendo la curiosità del non addetto ai lavori alla passione per la divulgazione.
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