DETRAZIONE SPESE MEDICHE: NON PIU’ NECESSARIA LA RICETTA.
Di Roberto Tomasi • Feb 26th, 2010 • Categoria: Fisco e Leggi, Primo pianoCon la Risoluzione n. 10/E del 17 Febbraio 2010 l’Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito posto da un Dottore Commercialista tramite il proprio ordine professionale in tema di documentazione necessaria al fine di poter detrarre/dedurre le spese mediche in sede di determinazione delle imposte sul reddito delle persone fisiche.
Gli artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del TUIR, come modificati dall’art. 1, comma 28, lettera a) e lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispongono che ai fini, rispettivamente, della deduzione e della detrazione “la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario”.
L’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che in seguito dell’introduzione dei nuovi, e più stringenti, obblighi concernenti la certificazione delle spese sostenute per l’acquisto di medicinali, si deve ritenere che non sia più necessario conservare la prescrizione medica poiché la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla dicitura “farmaco” o “medicinale”[1] e dalla denominazione[2] dello stesso riportate nei documenti di spesa rilasciati dalle farmacie.
Ne consegue che, anche per i ticket, il contribuente non è più obbligato a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base.
L’Agenzia delle Entrate, nella richiamata risoluzione, ritiene non sia possibile ottenere la detrazione o la deduzione con uno scontrino senza le indicazioni richieste dalla legge neppure qualora il contribuente sia in grado di dimostrare, con altra documentazione, la natura di farmaco del prodotto acquistato.
E’ confermata, inoltre, la spettanza del beneficio fiscale per i prodotti omeopatici.
[1] Diciture ritenute sufficienti al fine di definire l’indicazione della natura del prodotto che può avvenire anche tramite sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili ai farmaci.
[2] Numero di autorizzazione all’immissione al commercio.
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Roberto Tomasi: Ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio, indirizzo Legislazione per l’impresa presso l’Università degli Studi di Pavia ottenendo la votazione di 110/110 e Lode.
Ha svolto la pratica professionale presso primari studi di dottori commercialisti in Pavia ed in Torino conseguendo l’abilitazione sia per la professione di Dottore Commercialista che di Revisore Contabile.
Ha collaborato per il KSTUDIOASSOCIATO, studio di consulenza legale e tributaria collegato alla nota società di revisione contabile KPMG Spa per più di sei anni arrivando a ricoprire il ruolo di Tax Manager (socio ordinario).
Ha maturato una pluriennale esperienza in operazioni di merger and acquisition, tax due diligence ed operazioni straordinarie in genere (fusioni inverse, scissioni societarie).
E' stato membro dell’audit team (in qualità di specialista fiscale) di alcune società quotate, consulente fiscale di alcuni gruppi internazionali nonché sindaco in diverse società di capitali.
Complessivamente ha maturato una decina d'anni di esperienza professionale in diritto tributario, diritto commerciale e contabilità.
Sito internet: www.studio-tomasi.it
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Buongiorno, vorrei sapere se c’è differenza tra farmaco e parafarmaco in fase di dichiarazione dei redditi. Ho diversi scontrini tutti con CF, ma su alcuni c’è scritto “farmaco” e su altri “parafarmaco”. Posso presentare entrambi?
Grazie per l’informazione.
Cordiali saluti
Cara Annalisa,
la risposta al suo quesito è negativa.
Non danno diritto alla detrazione i parafarmaci, cioè gli integratori alimentari, i prodotti fitoterapici, i colliri e le pomate, anche se acquistati con la prescrizione medica.
Può trovare indicazioni a riguardo nella Risoluzione Ministeriale 22 Ottobre 2008 n 396/E e nella Risoluzione Ministeriale 20 Giugno 2008, n. 256/E.
Distinti Saluti.