PARADISI FISCALI: LABIRINTO DI NORME ED ADEMPIMENTI
Di Roberto Tomasi • Apr 21st, 2010 • Categoria: Fisco e Leggi, Primo pianoNegli ultimi tempi si è ravvisata una forte attenzione del legislatore fiscale nel contrasto di possibili operazioni elusive o evasive realizzate tramite Paesi a fiscalità privilegiata.
Le norme attualmente esistenti sono numerose e spesso di difficile interpretazione ed applicazione.
Tali disposizioni normative riguardano sia la tassazione delle persone fisiche sia la tassazione dei soggetti passivi IRES. Per quanto riguarda la tassazione delle persone fisiche possiamo citare, tra le altre:
- la norma di cui all’articolo 2 comma 2 bis del DPR 917/86 che inverte l’onere della prova (disponendola a carico del contribuente) in caso di trasferimento della residenza delle persone fisiche nei Paesi indicati nella Black List di cui al Dm 4 maggio del 1999;
- la norma di cui all’articolo 47 comma 4 del DPR 917/86 che dispone l’integrale tassazione degli utili provenienti da società in Paesi indicati nella Black List di cui al Dm 21 novembre 2001;
- la norma di cui all’articolo 68 comma 4 del DPR 917/86 che dispone la tassazione integrale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società in Paesi indicati nella Black List di cui al Dm 21 novembre 2001.
Per i soggetti passivi IRES possiamo citare:
- le norme di cui all’articolo 89 comma 3 e 87 comma 1 lettera c) del DPR 917/86 che dispongono la tassazione integrale, rispettivamente dei dividendi e delle plusvalenze derivanti da partecipazioni in società residenti in Paesi indicati nella Black List di cui al dm 21 novembre 2001;
- la norma di cui all’articolo 110 commi 10 e 12 bis del DPR 917/86 che subordina la deduzione di componenti negativi di reddito derivanti da operazioni con Paesi indicati nella Black List di cui al dm 23 gennaio 2002 a precisi oneri probatori, disponendone, inoltre la separata indicazione in dichiarazione dei redditi;
- le norme che dispongono, ad alcune condizioni, la tassazione per trasparenza in Italia dei redditi prodotti da società controllate (articolo 167 DPR 917/86) o anche solo collegate (articolo 168 DPR 917/86) residenti in Paradisi Fiscali.
Il quadro è, inoltre, completato da svariate altre disposizioni che comportano il divieto di accesso a regimi di tassazione (opzione per il c.d. “Consolidato Mondiale”) o l’applicazione di ritenute di maggior importo su alcuni redditi (specie di capitali).
Da ultimo il decreto incentivi prevede l’obbligo a carico dei soggetti passivi IVA di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di soggetti residenti o domiciliati in Paesi a fiscalità privilegiata (in questo caso la List sarà individuata ancora in un altro modo ossia tramite uno strano intreccio fra il Dm 4 maggio 1999 ed il Dm 21 novembre 2001 con possibile inclusione anche di Paesi diversi o particolari settori di attività, per cui si assisterà alla nascita di una ulteriore e nuova Black List).
La necessità di questo ulteriore adempimento risulta a parere di chi scrive difficilmente giustificabile sul piano della proporzionalità che deve sussistere fra lo strumento di contrato e gli obiettivi perseguiti.
L’adempimento, inoltre, duplica, almeno in parte, la disposizione di cui all’articolo 110 del DPR 917/86 che già impone alle società di evidenziare in dichiarazione dei redditi le operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata. Sulla base di tali indicazioni si potrebbero già prevedere controlli mirati senza necessità di ulteriori adempimenti che appesantiscono le strutture amministrative delle società (ed i loro consulenti).
Il quadro risulta, anche agli addetti ai lavori, piuttosto complesso e scarsamente sostenibile soprattutto nella misura in cui sposta sul contribuente l’onere del controllo.
Ad oggi, ancora non si comprende, la necessità di una serie infinita di List (di tutti i colori) e l’impossibilità di un’unica List.
Sembra, inoltre, a parere di chi scrive, sempre più auspicabile una Circolare che riassuma tutta la disciplina in modo da poter fornire al contribuente una visione d’insieme seppur nella prospettiva dei verificatori.
Roberto Tomasi
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Roberto Tomasi: Ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio, indirizzo Legislazione per l’impresa presso l’Università degli Studi di Pavia ottenendo la votazione di 110/110 e Lode.
Ha svolto la pratica professionale presso primari studi di dottori commercialisti in Pavia ed in Torino conseguendo l’abilitazione sia per la professione di Dottore Commercialista che di Revisore Contabile.
Ha collaborato per il KSTUDIOASSOCIATO, studio di consulenza legale e tributaria collegato alla nota società di revisione contabile KPMG Spa per più di sei anni arrivando a ricoprire il ruolo di Tax Manager (socio ordinario).
Ha maturato una pluriennale esperienza in operazioni di merger and acquisition, tax due diligence ed operazioni straordinarie in genere (fusioni inverse, scissioni societarie).
E' stato membro dell’audit team (in qualità di specialista fiscale) di alcune società quotate, consulente fiscale di alcuni gruppi internazionali nonché sindaco in diverse società di capitali.
Complessivamente ha maturato una decina d'anni di esperienza professionale in diritto tributario, diritto commerciale e contabilità.
Sito internet: www.studio-tomasi.it
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